Art. 5
Controlli e notifiche
In vigore dal 27 giu 2006
Controlli e notifiche
1. Gli Stati membri effettuano controlli ufficiali annuali per riscontrare la presenza dell’organismo nel loro territorio e determinare eventuali indizi di contaminazione.
I risultati di tali controlli sono notificati alla Commissione e agli altri Stati membri entro il 31 dicembre di ogni anno e questa disposizione non pregiudica l'articolo 16, paragrafo 2 della direttiva 2000/29/CE.
2. Ogni caso sospetto o confermato relativo alla presenza dell’organismo è immediatamente notificato agli enti ufficiali competenti.
3.
a)
Gli Stati membri possono richiedere che gli spostamenti di vegetali verso e all’interno del loro territorio siano soggetti ad un sistema di tracciabilità che comprende una dichiarazione di spostamento della persona responsabile agli enti ufficiali competenti.
b)
Gli Stati membri possono chiedere che la persona responsabile presenti una dichiarazione di messa a coltivazione agli enti ufficiali competenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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