Questo termine è definito da 34 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
le autorità nazionali dei Paesi dell'Unione europea preposte, in forza di legge o regolamento, all' esercizio della vigilanza sulle banche, sugli IMEL, sulle imprese di assicurazione o riassicurazione, sulle imprese di investimento, sulle società di gestione patrimoniale o sui gestori di fondi d'investimento alternativi, sia a livello di singola impresa che di gruppo
Fonte: dlgs-2005-05-30-142 — art. 1 →il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) e la Guardia di finanza che opera nei casi previsti dal presente decreto attraverso il Nucleo speciale polizia valutaria
Fonte: dlgs-2017-05-25-92 — art. 1 →le autorità nazionali designate da ciascuno Stato membro a svolgere compiti di vigilanza sui fornitori di PEPP o sui distributori di PEPP, a seconda dei casi, o a svolgere le funzioni previste dal presente regolamento
Fonte: reg-2019-06-20-1238 — art. 2 →le autorità nazionali preposte, per legge o per regolamento, alla vigilanza sulle imprese di riassicurazione
Fonte: dir-2005-11-16-68 — art. 2 →l'organismo o gli organismi designati dallo Stato membro ai fini dell'applicazione del presente regolamento
Fonte: reg-2005-11-16-1870 — art. 2 →le autorità designate dallo Stato membro di cui fa parte la regione ultraperiferica ai fini dell’applicazione del presente regolamento
Fonte: reg-2006-04-12-793 — art. 2 →l’organismo o gli organismi designati dallo Stato membro ai fini dell’attuazione del presente regolamento.
Fonte: reg-2007-03-29-341 — art. 3 →te dalla Grecia per l'applicazione del presente regolamento
Fonte: reg-2006-12-20-1914 — art. 2 →l'autorità responsabile, l'autorità di audit e, se opportuno, l'autorità delegata di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 514/2014
Fonte: reg-2014-07-25-1042 — art. 1 →le autorità di uno Stato membro incaricate, a norma del presente regolamento, di: a) riconoscere gli enti selezionatori e gli enti ibridatori e di approvare i programmi genetici essi realizzano con animali riproduttori
Fonte: reg-2016-06-08-1012 — art. 2 →le autorità competenti quali definite all’articolo 3, punto 3), del regolamento (UE) 2017/625
Fonte: reg-2018-05-30-848 — art. 3 →le autorità doganali degli Stati membri e qualunque altra autorità autorizzata dagli Stati membri ad applicare il presente regolamento
Fonte: reg-2018-10-23-1672 — art. 2 →le autorità pubbliche designate dagli Stati membri per il rilascio delle licenze di importazione.
Fonte: reg-2019-04-17-880 — art. 2 →tutte le autorità degli Stati membri responsabili in materia di prevenzione, individuazione dei reati e relative indagini di cui all’articolo 87, paragrafo 1, TFUE, compresi i servizi di polizia, i servizi delle dogane e altri servizi incaricati dell’applicazione della legge specializzati
Fonte: reg-2021-07-07-1149 — art. 2 →autorità competenti quali definite all’articolo 3, punto 3), del regolamento (UE) 2017/625
Fonte: reg-2022-09-06-2292 — art. 2 →le autorità designate a norma dell’articolo 14, paragrafo 1
Fonte: reg-2023-05-31-1115 — art. 2 →le autorità designate da ciascuno Stato membro a norma dell’articolo 30 del presente regolamento
Fonte: reg-2024-11-27-3005 — art. 3 →le autorità competenti degli Stati membri i cui siti web sono elencati nell’allegato I
Fonte: reg-2026-02-26-456 — art. 1 →le autorità centrali, locali e le altre autorità ai sensi delle leggi della Repubblica Italiana
Fonte: l-2022-05-19-66 — art. a-1 →a seconda dei casi, uno o più fra le autorità di vigilanza sulle banche, sulle imprese di investimento, sugli organismi di investimento collettivo del risparmio, sulle imprese di assicurazione e sui mercati finanziari
Fonte: dlgs-1993-09-01-385 — art. 1 →gli Uffici della Motorizzazione civile
Fonte: dlgs-2009-02-24-22 — art. 2 →le autorità nazionali incaricate, in virtù di una legge o di altra disposizione normativa, del controllo delle imprese di assicurazione
Fonte: dir-2002-11-05-83 — art. 1-74 →le autorità o gli organismi designati dalla legge che sono responsabili per la regolamentazione e/o il controllo dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile ovvero di loro aspetti specifici
Fonte: dir-2006-05-17-43 — art. 2 →le autorità competenti di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 896/2001, come modificato dal presente regolamento.
Fonte: reg-2004-04-28-838 — art. 1 →l'organismo o gli organismi designati dallo Stato membro ai fini dell'attuazione del presente regolamento
Fonte: reg-2004-10-26-1864 — art. 2 →le autorità competenti di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 896/2001.
Fonte: reg-2004-10-29-1892 — art. 1 →ti dallo Stato membro in quanto responsabili di ottemperare all’obbligo di notifica
Fonte: reg-2009-08-31-792 — art. 2 →i) le autorità competenti quali definite nelle direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE e di cui alla direttiva 2009/110/CE
Fonte: reg-2010-11-24-1093 — art. 4 →i) autorità di vigilanza quali definite dalla direttiva 2009/138/CE e autorità competenti quali definite dalle direttive 2003/41/CE e 2002/92/CE
Fonte: reg-2010-11-24-1094 — art. 4 →i) le autorità competenti e/o autorità di vigilanza quali definite nella normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2
Fonte: reg-2010-11-24-1095 — art. 4 →a) le autorità centrali di uno Stato membro responsabili di organizzare controlli ufficiali e altre attività ufficiali, in conformità al presente regolamento e alle norme di cui all’articolo 1, paragrafo 2
Fonte: reg-2017-03-15-625 — art. 3 →a) per la Repubblica italiana: il Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione Generale per il Cinema, in qualità di responsabile dell'applicazione del presente Accordo
Fonte: l-2017-11-27-177 — art. atg-1 →le autorità competenti quali definite all'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2009/65/CE o all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2011/61/UE o le autorità competenti del FIA UE quali definite all'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2011/61/UE
Fonte: reg-2019-06-20-1156 — art. 3 →le autorità degli Stati membri che sono competenti a far parte di una SIC costituita conformemente all’articolo 13 della Convenzione stabilita dal Consiglio conformemente all’articolo 34 del trattato sull’Unione europea relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea e all’articolo 1 della decisione quadro 2002/465/GAI, l’EPPO quando agisce nell’esercizio delle sue competenze ai sensi degli articoli 22, 23 e 25 del regolamento (UE) 2017/1939, come pure le autorità competenti di un paese terzo quando esse sono parti di un accordo SIC in virtù di un
Fonte: reg-2023-05-10-969 — art. 3 →