Art. 3
Definizioni
In vigore dal 29 mar 2007
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1)
«periodo contingentale»: il periodo dal 1o giugno al 31 maggio successivo;
2)
«autorità competenti»: l’organismo o gli organismi designati dallo Stato membro ai fini dell’attuazione del presente regolamento.
Storico versioni
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Proeli:reg:2007:341:oj#art-3