Art. 3

Definizioni

In vigore dal 29 mar 2007
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: 1) «periodo contingentale»: il periodo dal 1o giugno al 31 maggio successivo; 2) «autorità competenti»: l’organismo o gli organismi designati dallo Stato membro ai fini dell’attuazione del presente regolamento.
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