Art. 4
Categorie di importatori
In vigore dal 29 mar 2007
Categorie di importatori
1. In deroga all’ del regolamento (CE) n. 1301/2006, i richiedenti dei titoli «A» ai sensi dell’, paragrafo 2, soddisfano i pertinenti requisiti di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.
2. Per «importatori tradizionali» si intendono gli importatori in grado di comprovare:
a)
di aver ottenuto e utilizzato titoli di importazione per l’aglio ai sensi del regolamento (CE) n. 565/2002 della Commissione o titoli «A» a norma del regolamento (CE) n. 1870/2005 o del presente regolamento in ognuno dei tre precedenti periodi contingentali conclusi; nonché
b)
di aver importato nella Comunità, nel corso dell’ultimo periodo contingentale concluso precedente la presentazione della domanda, almeno 50 tonnellate di prodotti ortofrutticoli di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96.
Nel caso della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, per il periodo contingentale 2007/2008:
a)
non si applica la lettera a) del primo comma; e
b)
per «importazioni nella Comunità» si intendono le importazioni da paesi di origine diversi dagli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 2006.
Nel caso della Bulgaria e della Romania, per i periodi contingentali 2007/08, 2008/09, 2009/10 e 2010/11:
a)
non si applica la lettera a) del primo comma; e
b)
per «importazioni nella Comunità» si intendono le importazioni da paesi di origine diversi dagli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 1o gennaio 2007.
3. Per «nuovi importatori» si intendono gli importatori diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che abbiano importato nella Comunità almeno 50 tonnellate di prodotti ortofrutticoli di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96 in ciascuno dei due precedenti periodi contingentali conclusi o in ognuno degli anni civili precedenti.
I nuovi Stati membri scelgono e applicano a tutti i nuovi importatori uno dei due metodi di cui al primo comma, secondo criteri oggettivi e in modo da garantire parità di trattamento tra gli operatori.
4. Gli importatori tradizionali e i nuovi importatori, al momento della presentazione della prima domanda di titoli di importazione relativa ad un dato periodo contingentale, trasmettono alle autorità competenti dello Stato membro nel quale sono stabiliti e dove sono iscritti nel registro dell’IVA, la prova che essi rispondono ai criteri di cui ai paragrafi 2 o 3.
La prova dello svolgimento di un’attività commerciale con paesi terzi è costituita esclusivamente dal documento doganale di immissione in libera pratica, debitamente vistato dalle autorità doganali e contenente un riferimento al richiedente in qualità di destinatario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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