Art. 4

Definizioni

In vigore dal 24 nov 2010
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: 1) «istituti finanziari»: gli «enti creditizi» quali definiti all’, paragrafo 1, della direttiva 2006/48/CE, le «imprese di investimento» quali definite all’, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/49/CE e i «conglomerati finanziari» quali definiti all’, paragrafo 14, della direttiva 2002/87/CE, salvo che, in relazione alla direttiva 2005/60/CE, per «istituti finanziari» si intendono gli enti creditizi e gli enti finanziari quali definiti all’, paragrafi 1 e 2, di detta direttiva; 2) «autorità competenti»: i) le autorità competenti quali definite nelle direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE e di cui alla direttiva 2009/110/CE; ii) in relazione alle direttive 2002/65/CE e 2005/60/CE, le autorità competenti ad assicurare l’osservanza dei requisiti di dette direttive da parte degli enti creditizi e degli istituti finanziari, e iii) in relazione ai sistemi di garanzia dei depositi, gli organismi incaricati della gestione di tali sistemi conformemente alla direttiva 94/19/CE o, qualora il funzionamento del sistema di garanzia dei depositi sia gestito da una società privata, l’autorità pubblica che vigila su tali sistemi, ai sensi di tale direttiva.
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