Questo termine è definito da 2 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
gli «enti creditizi» quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2006/48/CE, le «imprese di investimento» quali definite all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/49/CE e i «conglomerati finanziari» quali definiti all’articolo 2, paragrafo 14, della direttiva 2002/87/CE, salvo che, in relazione alla direttiva 2005/60/CE, per «istituti finanziari» si intendono gli enti creditizi e gli enti finanziari quali definiti all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, di detta direttiva
Fonte: reg-2010-11-24-1093 — art. 4 →le imprese, entità e persone fisiche e giuridiche soggette a qualsiasi degli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2. In relazione alla direttiva 2005/60/CE, per «istituti finanziari» si intendono soltanto le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi ai sensi di tale direttiva
Fonte: reg-2010-11-24-1094 — art. 4 →