Art. 4

Definizioni

In vigore dal 24 nov 2010
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: 1) «istituti finanziari»: le imprese, entità e persone fisiche e giuridiche soggette a qualsiasi degli atti legislativi di cui all’, paragrafo 2. In relazione alla direttiva 2005/60/CE, per «istituti finanziari» si intendono soltanto le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi ai sensi di tale direttiva; 2) «autorità competenti»: i) autorità di vigilanza quali definite dalla direttiva 2009/138/CE e autorità competenti quali definite dalle direttive 2003/41/CE e 2002/92/CE; ii) in relazione alle direttive 2002/65/CE e 2005/60/CE, le autorità competenti ad assicurare l’osservanza dei requisiti di tali direttive da parte degli istituti finanziari di cui al punto 1.
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