Art. 2
Sistema europeo di vigilanza finanziaria
In vigore dal 24 nov 2010
Sistema europeo di vigilanza finanziaria
1. L’Autorità fa parte del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF). Lo scopo principale del SEVIF è garantire che le norme applicabili al settore finanziario siano attuate in modo adeguato per preservare la stabilità finanziaria, creare fiducia nell’intero sistema finanziario e assicurare una sufficiente protezione dei consumatori di servizi finanziari.
2. Il SEVIF comprende:
a)
il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), ai fini dei compiti specificati nel regolamento (UE) n. 1092/2010 e nel presente regolamento;
b)
l’Autorità;
c)
l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (48);
d)
l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio; (49)
e)
il comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza («comitato congiunto»), ai fini dello svolgimento dei compiti specificati agli articoli da 54 a 57 del presente regolamento, del regolamento (UE) n. 1093/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010;
f)
le autorità competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell’Unione di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento, del regolamento (UE) n. 1093/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010;
3. L’Autorità collabora regolarmente e strettamente con il CERS così come con l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) e con l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) attraverso il comitato congiunto, assicurando la coerenza intersettoriale delle attività e raggiungendo posizioni comuni nel settore della vigilanza dei conglomerati finanziari e su altre questioni intersettoriali.
4. In virtù del principio di leale cooperazione di cui all’, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea, le parti del SEVIF cooperano con fiducia e pieno rispetto reciproco, in particolare garantendo lo scambio reciproco di informazioni utili e affidabili.
5. Le autorità di vigilanza che sono parti del SEVIF sono tenute a esercitare la vigilanza sugli istituti finanziari che operano nell’Unione conformemente agli atti di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
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