Art. 1
Istituzione e ambito di intervento
In vigore dal 24 nov 2010
Istituzione e ambito di intervento
1. Il presente regolamento istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) (in prosieguo l’«Autorità»).
2. L’Autorità opera nel quadro dei poteri conferiti dal presente regolamento e nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/138/CE, ad eccezione del titolo IV, delle direttive 2002/92/CE, 2003/41/CE, 2002/87/CE, 64/225/CEE, 73/239/CEE, 73/240/CEE, 76/580/CEE, 78/473/CEE, 84/641/CEE, 87/344/CEE, 88/357/CEE, 92/49/CEE, 98/78/CE, 2001/17/CE, 2002/83/CE e 2005/68/CE e, nella misura in cui tali atti si applicano alle imprese di assicurazione, alle imprese di riassicurazione, agli enti pensionistici aziendali e professionali e agli intermediari assicurativi, delle parti pertinenti delle direttive 2005/60/CE e 2002/65/CE, comprese le direttive, i regolamenti e le decisioni basati su tali atti e di ogni altro atto giuridicamente vincolante dell’Unione che attribuisca compiti all’Autorità.
3. L’Autorità opera altresì nel settore di attività delle imprese di assicurazione, delle imprese di riassicurazione, dei conglomerati finanziari, degli enti pensionistici aziendali e professionali e degli intermediari assicurativi, in relazione a questioni non direttamente contemplate negli atti di cui al paragrafo 2, incluse le questioni relative alla governance, alla revisione contabile e all’informativa finanziaria, purché tali azioni dell’Autorità siano necessarie per assicurare l’applicazione efficace e coerente di tali atti.
4. Per quanto riguarda gli enti pensionistici aziendali e professionali, le misure adottate dall’Autorità fanno salve le disposizioni nazionali in materia di diritto del lavoro e sicurezza sociale.
5. Le disposizioni del presente regolamento fanno salve le competenze attribuite alla Commissione, in particolare ai sensi dell’articolo 258 TFUE, al fine di assicurare il rispetto del diritto dell’Unione.
6. L’obiettivo dell’Autorità è proteggere l’interesse pubblico contribuendo alla stabilità e all’efficacia a breve, medio e lungo termine del sistema finanziario, a beneficio dell’economia dell’Unione, dei suoi cittadini e delle sue imprese. L’Autorità contribuisce a:
a)
migliorare il funzionamento del mercato interno, con particolare riguardo a un livello di regolamentazione e di vigilanza valido, efficace e uniforme;
b)
garantire l’integrità, la trasparenza, l’efficienza e il regolare funzionamento dei mercati finanziari;
c)
rafforzare il coordinamento internazionale in materia di vigilanza;
d)
impedire l’arbitraggio regolamentare e promuovere pari condizioni di concorrenza;
e)
assicurare che l’assunzione di rischi in relazione ad attività nel settore delle assicurazioni, riassicurazioni e pensioni aziendali e professionali sia adeguatamente regolamentata e oggetto di opportuna vigilanza; e
f)
aumentare la protezione dei consumatori.
A tali fini, l’Autorità contribuisce ad assicurare l’applicazione uniforme, efficiente ed efficace degli atti di cui al paragrafo 2, favorisce la convergenza in materia di vigilanza, fornisce pareri al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione ed effettua analisi economiche dei mercati per promuovere il raggiungimento degli obiettivi dell’Autorità.
Nell’esecuzione dei compiti conferitile dal presente regolamento, l’Autorità presta una speciale attenzione a qualsiasi rischio sistemico posto dagli istituti finanziari il cui fallimento è suscettibile di pregiudicare il funzionamento del sistema finanziario o dell’economia reale.
Nello svolgimento dei suoi compiti, l’Autorità agisce in maniera indipendente e obiettiva nell’interesse esclusivo dell’Unione.
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