Art. 5
Status giuridico
In vigore dal 24 nov 2010
Status giuridico
1. L’Autorità è un organismo dell’Unione dotato di personalità giuridica.
2. L’Autorità gode, in ciascuno Stato membro, della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dall’ordinamento giuridico nazionale. In particolare, può acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.
3. L’Autorità è rappresentata dal presidente.
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