Art. 1
Definizioni
In vigore dal 5 nov 2002
1. Ai fini della presente direttiva, si intende per:
a)
impresa di assicurazione: ogni impresa che abbia ottenuto l'autorizzazione amministrativa conformemente all';
b)
succursale: qualsiasi agenzia o succursale di un'impresa di assicurazione.
È assimilata ad un'agenzia o succursale qualsiasi presenza permanente di un'impresa nel territorio di uno Stato membro, anche se questa presenza non ha assunto la forma di una succursale o agenzia, ma si manifesta tramite un semplice ufficio, gestito da personale dipendente dall'impresa, o tramite una persona indipendente, ma incaricata di agire in permanenza per conto dell'impresa alla stessa stregua di un'agenzia;
c)
stabilimento: sede sociale, agenzia o succursale di un'impresa;
d)
impegno: un impegno che si concretizza in una delle forme di assicurazioni o di operazioni di cui all';
e)
Stato membro d'origine: lo Stato membro in cui è situata la sede sociale dell'impresa di assicurazione che assume l'impegno;
f)
Stato membro della succursale: lo Stato membro in cui è situata la succursale che assume l'impegno;
g)
Stato membro dell'impegno: Stato membro in cui il contraente ha la residenza abituale ovvero, se il contraente è una persona giuridica, lo Stato membro in cui è situato lo stabilimento di tale persona giuridica a cui si riferisce il contratto;
h)
Stato membro di prestazione di servizi: lo Stato membro dell'impegno, quando questo è assunto da un'impresa di assicurazione o una succursale situata in un altro Stato membro;
i)
controllo: il legame esistente tra un'impresa madre e un'impresa figlia, previsto all' della direttiva 83/349/CEE del Consiglio (12), o una relazione della stessa natura tra una persona fisica o giuridica e un'impresa;
j)
partecipazione qualificata: il fatto di detenere in un'impresa direttamente o indirettamente almeno il 10 % del capitale o dei diritti di voto o qualsiasi altra possibilità di esercitare una notevole influenza sulla gestione dell'impresa in cui è detenuta una partecipazione.
Ai fini dell'applicazione di questa definizione negli e delle altre quote di partecipazione di cui all', sono presi in considerazione i diritti di voto di cui all'articolo 92 della direttiva 2001/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2001, riguardante l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e l'informazione da pubblicare su detti valori (13);
k)
impresa madre: un'impresa madre ai sensi degli della direttiva 83/349/CEE;
l)
impresa figlia: un'impresa figlia ai sensi degli della direttiva 83/349/CEE; ogni impresa figlia di un'impresa figlia è parimenti considerata impresa figlia dell'impresa madre cui fanno capo tali imprese;
m)
mercato regolamentato:
—
nel caso d'un mercato situato in un Stato membro, un mercato regolamentato quale definito all', punto 13, della direttiva 93/22/CEE,
—
nel caso d'un mercato situato in un paese terzo, un mercato finanziario riconosciuto dallo Stato membro di origine dell'impresa di assicurazioni che soddisfi requisiti analoghi. Gli strumenti finanziari che vengono in esso negoziati devono essere di qualità comparabile a quella degli strumenti negoziati sul mercato regolamentato o sui mercati dello Stato membro in questione;
n)
autorità competenti: le autorità nazionali incaricate, in virtù di una legge o di altra disposizione normativa, del controllo delle imprese di assicurazione;
o)
congruenza: la rappresentazione degli impegni esigibili in una valuta, con corrispondenti attività rappresentate o realizzabili in questa stessa valuta;
p)
localizzazione delle attività: la presenza di attività mobiliari o immobiliari all'interno di uno Stato membro senza però che le attività mobiliari debbano formare oggetto di deposito e che le attività immobiliari debbano essere soggette a misure restrittive quali l'iscrizione di ipoteche; le attività rappresentate da crediti sono considerate come localizzate nello Stato membro nel quale essi sono realizzabili;
q)
capitale a rischio: il capitale uguale al capitale in caso di decesso, diminuito della riserva matematica del rischio principale;
r)
stretti legami: situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate da:
i)
una partecipazione, ossia dal fatto di detenere direttamente o tramite un legame di controllo, il 20 % o più dei diritti di voto o del capitale di un'impresa; o
ii)
un legame di controllo, ossia dal legame che esiste tra un'impresa madre e una figlia, in tutti i casi di cui all', paragrafi 1 e 2, della direttiva 83/349/CEE, o da una relazione della stessa natura tra una persona fisica o giuridica e un'impresa, l'impresa figlia di un'impresa è parimenti considerata impresa figlia dell'impresa madre che è a capo di tali imprese.
Si ritiene che costituisca uno stretto legame tra due o più persone fisiche o giuridiche anche la situazione in cui tali persone siano legate in modo duraturo a una stessa persona da un legame di controllo.
2. Ogni volta che viene fatto riferimento all'euro nella presente direttiva, il controvalore in moneta nazionale da prendere in considerazione a decorrere dal 31 dicembre di ogni anno è quello dell'ultimo giorno del mese di ottobre precedente per il quale sono disponibili i controvalori dell'euro in tutte le pertinenti monete della Comunità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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