Art. 2
Definizioni
In vigore dal 31 ago 2009
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a)
«obbligo di notifica», l’obbligo imposto agli Stati membri di trasmettere dei documenti alla Commissione, stabilito dalla legislazione comunitaria di cui all’;
b)
«autorità competenti», le autorità o gli organismi designati dallo Stato membro in quanto responsabili di ottemperare all’obbligo di notifica;
c)
«autorità responsabile dei sistemi di informazione», l’autorità, il servizio, l’organismo o la persona responsabile, alla Commissione, della convalida e dell’utilizzazione del sistema, identificato in quanto tale nel sistema;
d)
«metadati», i dati che descrivono il contesto, il contenuto e la struttura dei documenti, nonché la loro gestione nel tempo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:792:oj#art-2