Art. 4
Diritti di accesso e organismo di contatto unico
In vigore dal 31 ago 2009
Diritti di accesso e organismo di contatto unico
1. L’attribuzione dei diritti di accesso e la certificazione dell’identità delle persone autorizzate ad accedere ai sistemi di informazione (di seguito «gli utilizzatori») spettano alle autorità competenti degli Stati membri.
2. Per quanto riguarda l’accesso ai sistemi, ogni Stato membro:
a)
designa un organismo di contatto unico incaricato di:
i)
convalidare, per ogni sistema, i diritti di accesso concessi e aggiornati dalle autorità competenti, nonché l’identità certificata degli utilizzatori autorizzati ad accedere ai sistemi;
ii)
notificare alla Commissione l’elenco delle autorità competenti e degli utilizzatori autorizzati ad accedere ai sistemi;
b)
comunica alla Commissione l’identità e le coordinate dell’organismo di contatto che ha designato.
Una volta convalidati, i diritti di accesso sono attivati dall’autorità responsabile dei sistemi di informazione.
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