Art. 5
Elaborazione e notifica di documenti
In vigore dal 31 ago 2009
Elaborazione e notifica di documenti
1. I documenti sono elaborati e notificati conformemente alle procedure stabilite dai sistemi di informazione, utilizzando modelli o metodi messi a disposizione degli utilizzatori mediante tali sistemi, sotto la responsabilità dell’autorità competente dello Stato membro, conformemente ai diritti di accesso concessi dalle autorità in questione. Questi modelli e metodi sono modificati e messi a disposizione dopo aver informato gli utilizzatori dei sistemi in questione.
2. In casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali, in particolare in caso di malfunzionamento del sistema di informazione o di interruzione della connessione, lo Stato membro può inviare i documenti alla Commissione su supporto cartaceo o con mezzi informatici adeguati. La trasmissione di documenti su supporto cartaceo o mediante altri mezzi informatici deve essere preceduta dall’invio alla Commissione, a tempo debito prima della scadenza del termine ultimo dell’invio, di un avviso in cui si spiegano i motivi di tale invio.
Storico versioni
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