Art. 3

Sistemi di informazione della Commissione

In vigore dal 31 ago 2009
Sistemi di informazione della Commissione Per adempiere all’obbligo di notifica, i documenti sono notificati alla Commissione mediante i sistemi di informazione messi a disposizione delle autorità competenti (di seguito «sistemi di informazione»), a decorrere dalla data in cui l’obbligo di notifica corrispondente stabilisce l’obbligo di utilizzare questi sistemi, a norma del presente regolamento.
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