Art. 2

Definizioni

In vigore dal 26 ott 2004
Ai fini del presente regolamento, si intende per: 1) «nuovi Stati membri»: Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia; 2) «altri paesi»: paesi terzi diversi dalla Cina, dalla Bulgaria e dalla Romania; 3) «autorità competenti»: l'organismo o gli organismi designati dallo Stato membro ai fini dell'attuazione del presente regolamento; 4) «quantitativo di riferimento»: il quantitativo massimo (peso netto sgocciolato) di conserve di funghi originari della Cina e/o di altri paesi, importato per anno civile da un importatore tradizionale in uno dei tre anni civili precedenti. Per il calcolo del quantitativo di riferimento non si tiene conto delle importazioni di conserve di funghi originarie dei nuovi Stati membri o della Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004.
Storico versioni

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Art. 2 Regolamento (UE) 2004/1864 — Definizioni | Portale Normativo