Art. 5
Domande di titolo e titoli
In vigore dal 26 ott 2004
1. Salvo diversa disposizione del presente regolamento, ai titoli si applica il regolamento (CE) n. 1291/2000.
2. I titoli di importazione sono validi per un periodo di nove mesi dalla data del rilascio effettivo, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno considerato.
3. L'importo della cauzione di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 è pari a 40 euro per tonnellata (peso netto sgocciolato).
4. Nella casella 8 della domanda di titolo e del titolo d'importazione è indicato il paese d'origine e contrassegnata la dicitura «sì». Il titolo d'importazione è valido unicamente per le importazioni originarie del paese indicato.
5. Nella casella 24 dei titoli figura una delle diciture elencate nell'allegato II.
6. In deroga all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, i diritti connessi ai titoli di importazione non sono trasferibili.
7. Si applica l'articolo 35, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1291/2000.
8. In deroga all’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000, il quantitativo immesso in libera pratica non può essere superiore a quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d’importazione. A questo scopo, nella casella 19 del titolo viene apposta la cifra «0».
Storico versioni
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