Art. 9

Comunicazione delle domande di titolo

In vigore dal 26 ott 2004
Gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi oggetto di domande di titoli di importazione : a) per le domande presentate in gennaio, il settimo giorno lavorativo di gennaio; b) per le domande presentate in luglio, il settimo giorno lavorativo di luglio. Le comunicazioni sono ripartite per prodotto, secondo la nomenclatura combinata, e per origine. Per le importazioni originarie della Cina o di altri paesi terzi, esse indicano separatamente anche i quantitativi di ogni prodotto chiesti rispettivamente da importatori tradizionali e da nuovi importatori. Le comunicazioni sono trasmesse con mezzi elettronici utilizzando il modulo a tal fine comunicato agli Stati membri dalla Commissione.
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