Art. 14

Impegni internazionali

In vigore dal 26 ott 2004
1.   Le conserve di funghi originarie della Bulgaria e della Romania sono immesse in libera pratica nella Comunità conformemente ai rispettivi protocolli di adeguamento degli aspetti commerciali degli accordi europei conclusi con tali due paesi. 2.   L'entrata e l'immissione in libera pratica nella Comunità di conserve di funghi originarie della Cina sono soggette alle disposizioni degli articoli da 55 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (9). 3.   Le autorità competenti del rilascio del certificato di origine delle conserve di funghi originarie della Cina sono elencate nell'allegato III.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:1864:oj#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 14 Regolamento (UE) 2004/1864 — Impegni internazionali | Portale Normativo