Art. 17

Cooperazione amministrativa tra Stati membri

In vigore dal 26 ott 2004
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per istituire una cooperazione amministrativa reciproca al fine di garantire l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento.
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Art. 17 Regolamento (UE) 2004/1864 — Cooperazione amministrativa tra Stati membri | Portale Normativo