Art. 16
Sanzioni applicabili agli importatori
In vigore dal 26 ott 2004
1. Qualora si accerti che le domande e/o dichiarazioni presentate da un importatore alle autorità competenti di uno Stato membro sono false, fuorvianti e imprecise, salvo se imputabili a errore palese, dette autorità escludono tale importatore dal beneficio del regime dei titoli di importazione per il periodo semestrale successivo all'accertamento.
2. Gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali complementari per la presentazione di domande di titolo alle autorità competenti e disporre l'imposizione di sanzioni, proporzionate alla gravità delle irregolarità, agli importatori registrati ai fini dell’IVA sul loro territorio.
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