Art. 12

Informazione sul grado di utilizzazione dei contingenti

In vigore dal 26 ott 2004
La Commissione informa regolarmente gli Stati membri, a tempo debito e secondo modalità appropriate, del grado di utilizzazione dei contingenti.
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Art. 12 Regolamento (UE) 2004/1864 — Informazione sul grado di utilizzazione dei contingenti | Portale Normativo