Art. 13
Comunicazione dei titoli non utilizzati
In vigore dal 26 ott 2004
Non appena ne siano a conoscenza, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi per i quali gli importatori non hanno utilizzato i titoli d'importazione rilasciati dalle rispettive autorità competenti. I quantitativi per i quali vengono rilasciati i titoli tengono conto delle domande di titolo ritirate dagli importatori a norma dell'.
Le comunicazioni di cui al primo comma sono trasmesse con mezzi elettronici utilizzando il modulo a tal fine comunicato agli Stati membri dalla Commissione.
Storico versioni
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