Art. 13

Comunicazione dei titoli non utilizzati

In vigore dal 26 ott 2004
Non appena ne siano a conoscenza, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi per i quali gli importatori non hanno utilizzato i titoli d'importazione rilasciati dalle rispettive autorità competenti. I quantitativi per i quali vengono rilasciati i titoli tengono conto delle domande di titolo ritirate dagli importatori a norma dell'. Le comunicazioni di cui al primo comma sono trasmesse con mezzi elettronici utilizzando il modulo a tal fine comunicato agli Stati membri dalla Commissione.
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Art. 13 Regolamento (UE) 2004/1864 — Comunicazione dei titoli non utilizzati | Portale Normativo