Art. 18
Misure transitorie per il 2005 e il 2006
In vigore dal 26 ott 2004
In deroga all', per il 2005 e il 2006 ed esclusivamente nei nuovi Stati membri si applicano le seguenti definizioni:
1)
per «importatori tradizionali» si intendono gli importatori in grado di comprovare che:
a)
hanno importato conserve di funghi da paesi diversi dai nuovi Stati membri o dalla Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004, in almeno due dei tre anni civili precedenti;
b)
hanno inoltre importato e/o esportato, nell'anno civile precedente, almeno 100 tonnellate di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96;
c)
le importazioni di cui alle lettere a) e b) hanno avuto luogo nel nuovo Stato membro in cui sono stabiliti;
d)
la destinazione delle esportazioni di cui alla lettera b) è diversa dai nuovi Stati membri o dalla Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004;
2)
per «nuovi importatori» si intendono gli importatori diversi dagli importatori tradizionali ai sensi del punto 1), soggetti economici, persone fisiche o giuridiche, agenti individuali o associazioni, in grado di comprovare che:
a)
hanno importato e/o esportato, in ciascuno dei due anni civili precedenti, da origini diverse dai nuovi Stati membri o dalla Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004, almeno 50 tonnellate di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96;
b)
le importazioni di cui alla lettera a) hanno avuto luogo nel nuovo Stato membro in cui sono stabiliti;
c)
la destinazione delle esportazioni di cui alla lettera a) è diversa dai nuovi Stati membri o dalla Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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