Art. 18

Misure transitorie per il 2005 e il 2006

In vigore dal 26 ott 2004
In deroga all', per il 2005 e il 2006 ed esclusivamente nei nuovi Stati membri si applicano le seguenti definizioni: 1) per «importatori tradizionali» si intendono gli importatori in grado di comprovare che: a) hanno importato conserve di funghi da paesi diversi dai nuovi Stati membri o dalla Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004, in almeno due dei tre anni civili precedenti; b) hanno inoltre importato e/o esportato, nell'anno civile precedente, almeno 100 tonnellate di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96; c) le importazioni di cui alle lettere a) e b) hanno avuto luogo nel nuovo Stato membro in cui sono stabiliti; d) la destinazione delle esportazioni di cui alla lettera b) è diversa dai nuovi Stati membri o dalla Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004; 2) per «nuovi importatori» si intendono gli importatori diversi dagli importatori tradizionali ai sensi del punto 1), soggetti economici, persone fisiche o giuridiche, agenti individuali o associazioni, in grado di comprovare che: a) hanno importato e/o esportato, in ciascuno dei due anni civili precedenti, da origini diverse dai nuovi Stati membri o dalla Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004, almeno 50 tonnellate di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96; b) le importazioni di cui alla lettera a) hanno avuto luogo nel nuovo Stato membro in cui sono stabiliti; c) la destinazione delle esportazioni di cui alla lettera a) è diversa dai nuovi Stati membri o dalla Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:1864:oj#art-18

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 18 Regolamento (UE) 2004/1864 — Misure transitorie per il 2005 e il 2006 | Portale Normativo