Art. 15
Modifica dei titoli
In vigore dal 26 ott 2004
1. Il titolare di un titolo d'importazione può richiedere che venga modificato il codice NC per il quale il titolo è stato rilasciato, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
il nuovo codice NC richiesto figuri nell', paragrafo 1;
b)
la domanda sia presentata all'autorità che ha rilasciato il titolo originale, corredata di quest'ultimo e di ogni altro estratto rilasciato.
2. Nel caso di cui al paragrafo 1, l'autorità competente che ha rilasciato il titolo originale lo conserva insieme ad ogni altro estratto e rilascia un titolo sostitutivo insieme, eventualmente, ad uno o più estratti di tale titolo sostitutivo.
3. Il titolo sostitutivo ed, eventualmente, l'estratto o gli estratti:
a)
sono rilasciati per un quantitativo di prodotto pari o inferiore al quantitativo massimo disponibile in base al titolo o all'estratto sostituito;
b)
recano, nella casella 20, l'indicazione del numero e della data del titolo o dell'estratto sostituito;
c)
recano, nelle caselle 13, 14 e 15, l'indicazione dei dati del nuovo prodotto considerato;
d)
recano, nella casella 16, il nuovo codice NC;
e)
recano nelle altre caselle gli stessi dati che figuravano sul titolo o sull'estratto sostituito, in particolare la stessa data di scadenza.
4. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione, mediante comunicazione elettronica, di ogni sostituzione di titolo emessa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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