Art. 15

Modifica dei titoli

In vigore dal 26 ott 2004
1.   Il titolare di un titolo d'importazione può richiedere che venga modificato il codice NC per il quale il titolo è stato rilasciato, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) il nuovo codice NC richiesto figuri nell', paragrafo 1; b) la domanda sia presentata all'autorità che ha rilasciato il titolo originale, corredata di quest'ultimo e di ogni altro estratto rilasciato. 2.   Nel caso di cui al paragrafo 1, l'autorità competente che ha rilasciato il titolo originale lo conserva insieme ad ogni altro estratto e rilascia un titolo sostitutivo insieme, eventualmente, ad uno o più estratti di tale titolo sostitutivo. 3.   Il titolo sostitutivo ed, eventualmente, l'estratto o gli estratti: a) sono rilasciati per un quantitativo di prodotto pari o inferiore al quantitativo massimo disponibile in base al titolo o all'estratto sostituito; b) recano, nella casella 20, l'indicazione del numero e della data del titolo o dell'estratto sostituito; c) recano, nelle caselle 13, 14 e 15, l'indicazione dei dati del nuovo prodotto considerato; d) recano, nella casella 16, il nuovo codice NC; e) recano nelle altre caselle gli stessi dati che figuravano sul titolo o sull'estratto sostituito, in particolare la stessa data di scadenza. 4.   Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione, mediante comunicazione elettronica, di ogni sostituzione di titolo emessa.
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Art. 15 Regolamento (UE) 2004/1864 — Modifica dei titoli | Portale Normativo