quantitativo di riferimento

Questo termine è definito da 3 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.

il quantitativo di aglio importato da un importatore tradizionale ai sensi dell’articolo 3. Si tratta dei seguenti quantitativi: a) per gli importatori tradizionali che hanno importato aglio fra il 1998 e il 2000 nella Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004, il quantitativo massimo di aglio importato nel corso del 1998, del 1999 o del 2000

Fonte: reg-2005-11-16-1870art. 2

il quantitativo massimo (peso netto sgocciolato) di conserve di funghi, importato per anno civile da un importatore tradizionale in uno dei tre anni civili precedenti

Fonte: reg-2006-12-22-1979art. 3

il quantitativo massimo (peso netto sgocciolato) di conserve di funghi originari della Cina e/o di altri paesi, importato per anno civile da un importatore tradizionale in uno dei tre anni civili precedenti. Per il calcolo del quantitativo di riferimento non si tiene conto delle importazioni di conserve di funghi originarie dei nuovi Stati membri o della Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004.

Fonte: reg-2004-10-26-1864art. 2
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