Art. 2

Definizioni

In vigore dal 16 nov 2005
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: 1) «campagna di importazione»: il periodo che va dal 1° giugno al 31 maggio successivo; 2) «i nuovi Stati membri»: Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia; 3) «altri paesi»: paesi terzi diversi da Argentina e Cina; 4) «autorità competenti»: l'organismo o gli organismi designati dallo Stato membro ai fini dell'applicazione del presente regolamento; 5) «quantitativo di riferimento»: il quantitativo di aglio importato da un importatore tradizionale ai sensi dell’. Si tratta dei seguenti quantitativi: a) per gli importatori tradizionali che hanno importato aglio fra il 1998 e il 2000 nella Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004, il quantitativo massimo di aglio importato nel corso del 1998, del 1999 o del 2000; b) per gli importatori tradizionali che hanno importato aglio fra il 2001 e il 2003 nei nuovi Stati membri, il quantitativo massimo di aglio importato: i) nel corso del 2001, del 2002 o del 2003; oppure ii) nel corso della campagna di importazione 2001/2002, 2002/2003 o 2003/2004; c) per gli importatori tradizionali che non rientrano nelle lettere a) o b), il quantitativo massimo di aglio importato nel corso di una delle prime tre campagne di importazione durante le quali hanno ottenuto titoli di importazione ai sensi del regolamento (CE) n. 565/2002 o del presente regolamento. Ai fini del calcolo del quantitativo di riferimento, non viene preso in considerazione l’aglio originario dei nuovi Stati membri o della Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004. I nuovi Stati membri scelgono e applicano per tutti gli importatori tradizionali uno dei due metodi di cui alla lettera b), secondo criteri oggettivi e in modo da garantire parità di trattamento tra gli operatori.
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Definizioni (Art. 2 Regolamento (UE) 2005/1870) — Testo vigente | Portale Normativo