Art. 2
Definizioni
In vigore dal 16 nov 2005
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1)
«campagna di importazione»: il periodo che va dal 1° giugno al 31 maggio successivo;
2)
«i nuovi Stati membri»: Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia;
3)
«altri paesi»: paesi terzi diversi da Argentina e Cina;
4)
«autorità competenti»: l'organismo o gli organismi designati dallo Stato membro ai fini dell'applicazione del presente regolamento;
5)
«quantitativo di riferimento»: il quantitativo di aglio importato da un importatore tradizionale ai sensi dell’. Si tratta dei seguenti quantitativi:
a)
per gli importatori tradizionali che hanno importato aglio fra il 1998 e il 2000 nella Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004, il quantitativo massimo di aglio importato nel corso del 1998, del 1999 o del 2000;
b)
per gli importatori tradizionali che hanno importato aglio fra il 2001 e il 2003 nei nuovi Stati membri, il quantitativo massimo di aglio importato:
i)
nel corso del 2001, del 2002 o del 2003; oppure
ii)
nel corso della campagna di importazione 2001/2002, 2002/2003 o 2003/2004;
c)
per gli importatori tradizionali che non rientrano nelle lettere a) o b), il quantitativo massimo di aglio importato nel corso di una delle prime tre campagne di importazione durante le quali hanno ottenuto titoli di importazione ai sensi del regolamento (CE) n. 565/2002 o del presente regolamento.
Ai fini del calcolo del quantitativo di riferimento, non viene preso in considerazione l’aglio originario dei nuovi Stati membri o della Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004.
I nuovi Stati membri scelgono e applicano per tutti gli importatori tradizionali uno dei due metodi di cui alla lettera b), secondo criteri oggettivi e in modo da garantire parità di trattamento tra gli operatori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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