Art. 3

Categorie di importatori

In vigore dal 16 nov 2005
Categorie di importatori 1.   Per «importatori tradizionali» si intendono importatori, persone fisiche o giuridiche, singoli operatori o associazioni di operatori istituite in conformità della normativa nazionale, in grado di comprovare: a) di avere ottenuto titoli di importazione ai sensi del regolamento (CE) n. 565/2002 o del presente regolamento in ciascuna delle tre campagne di importazione precedenti; b) di avere importato nella Comunità aglio in almeno due delle tre campagne di importazione precedenti; c) di avere importato nella Comunità, nel corso della campagna di importazione precedente la presentazione della loro domanda, almeno 50 tonnellate di prodotti ortofrutticoli di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96. 2.   Per «nuovi importatori» si intendono gli importatori diversi da quelli di cui al paragrafo 1, persone fisiche o giuridiche, singoli operatori o associazioni di operatori istituite in conformità della normativa nazionale, che in ciascuno dei due anni precedenti abbiano importato nella Comunità almeno 50 tonnellate di prodotti ortofrutticoli di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96. Il rispetto di queste condizioni è attestato dall'iscrizione in un registro di commercio dello Stato membro o da qualsiasi altro mezzo di prova accettato dallo Stato membro e dalla prova dell’importazione. 3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, relativamente alla campagna di importazione che va dal 1o giugno 2006 al 31 maggio 2007 e solo nei nuovi Stati membri: a) per «importatori tradizionali» si intendono importatori, persone fisiche o giuridiche, singoli operatori o associazioni di operatori istituite in conformità della normativa nazionale, in grado di comprovare che: i) in almeno due delle tre campagne di importazione precedenti hanno importato aglio da paesi di origine diversi dai nuovi Stati membri o dalla Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004; ii) nell’anno precedente hanno importato almeno 50 tonnellate di prodotti ortofrutticoli di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96; iii) le importazioni di cui ai punti i) e ii) hanno avuto luogo nei nuovi Stati membri in cui è situata la sede principale dell’importatore di cui trattasi; b) per «nuovi importatori» si intendono importatori diversi dagli importatori tradizionali ai sensi della lettera a), persone fisiche o giuridiche, singoli operatori o associazioni di operatori istituite in conformità della normativa nazionale, in grado di comprovare che: i) in ognuno dei due anni precedenti hanno importato almeno 50 tonnellate di prodotti ortofrutticoli di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96 da paesi di origine diversi dai nuovi Stati membri o dalla Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004; ii) le importazioni di cui al punto i) hanno avuto luogo nei nuovi Stati membri in cui è situata la sede principale dell’importatore di cui trattasi.
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