Art. 5

Disposizioni generali concernenti le domande di titoli di importazione e i titoli di importazione

In vigore dal 16 nov 2005
Disposizioni generali concernenti le domande di titoli di importazione e i titoli di importazione 1.   Salvo diversa disposizione del presente regolamento, ai titoli «A» e «B» si applica il regolamento (CE) n. 1291/2000. 2.   I titoli «A» sono validi unicamente per il trimestre per il quale sono stati rilasciati. I titoli recano, nella casella 24, una delle diciture riportate nell'allegato III. I titoli «B» sono validi per un periodo di tre mesi dalla data di rilascio. 3.   La cauzione di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 ammonta a 50 EUR per tonnellata. 4.   Nella casella 8 delle domande di titolo e dei titoli «A» e «B» è indicato il paese d'origine e contrassegnata la dicitura «sì». Il titolo di importazione è valido unicamente per le importazioni originarie del paese indicato. 5.   In deroga all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, i diritti derivanti dai titoli «A» e «B» non sono trasferibili.
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