Art. 7

Restrizioni applicabili alle domande di titoli «A»

In vigore dal 16 nov 2005
Restrizioni applicabili alle domande di titoli «A» 1.   Il quantitativo totale oggetto di domande di titoli «A» presentate da un importatore tradizionale in una campagna di importazione non può essere superiore al quantitativo di riferimento di tale importatore. Le domande che non sono conformi a questa regola sono respinte dalle autorità competenti. 2.   Il quantitativo totale oggetto di domande di titoli «A» presentate da un nuovo importatore in un trimestre non può essere superiore al 10 % del quantitativo indicato nell’allegato I per quel trimestre e quella origine. Le domande che non sono conformi a questa regola sono respinte dalle autorità competenti.
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