Art. 9

Notifica delle domande di titoli «A»

In vigore dal 16 nov 2005
Notifica delle domande di titoli «A» Entro il 15 di ogni mese di cui all’, paragrafo 3, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi oggetto di domande di titoli «A» presentate per il trimestre corrispondente. Le notifiche devono essere suddivise per origine. In esse sono riportate separatamente anche le cifre relative ai quantitativi di aglio richiesti da importatori tradizionali e da nuovi importatori. Le notifiche, comprese quelle recanti l’indicazione «nulla», sono effettuate per via elettronica utilizzando i moduli trasmessi agli Stati membri dalla Commissione.
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