Art. 11

Ritiro delle domande di titolo «A»

In vigore dal 16 nov 2005
Ritiro delle domande di titolo «A» Se in applicazione dell', paragrafo 2, il quantitativo per il quale è rilasciato un titolo «A» è inferiore al quantitativo per il quale era stata presentata domanda, l'importatore interessato può chiedere alle autorità competenti di ritirare la domanda di titolo «A» entro tre giorni lavorativi dall'entrata in vigore del regolamento adottato a norma dell', paragrafo 2. In caso di ritiro della domanda, l'intera cauzione è immediatamente svincolata.
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