Art. 13
Certificati d'origine
In vigore dal 16 nov 2005
Certificati d'origine
L’aglio originario di uno dei paesi terzi che figurano nell'allegato IV può essere immesso in libera pratica nella Comunità soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
è presentato un certificato d'origine rilasciato dalle autorità nazionali competenti di tali paesi, in conformità degli articoli da 56 a 62 del regolamento (CE) n. 2454/93; e
b)
il prodotto è stato trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, in conformità dell’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:1870:oj#art-13