Art. 14
Trasporto diretto
In vigore dal 16 nov 2005
Trasporto diretto
1. Si considerano trasportati direttamente nella Comunità dai paesi terzi che figurano nell'allegato IV:
a)
i prodotti il cui trasporto è stato effettuato senza attraversamento del territorio di un altro paese terzo;
b)
i prodotti il cui trasporto è stato effettuato attraversando il territorio di uno o più paesi terzi diversi dal paese di origine, con o senza trasbordo o deposito temporaneo in tali paesi, a condizione che l'attraversamento sia giustificato da motivi geografici o da esigenze di trasporto e a condizione che i prodotti:
i)
siano rimasti sotto il controllo delle autorità doganali del paese o dei paesi di transito o di deposito;
ii)
non siano stati immessi sul mercato né offerti al consumo in tali paesi;
iii)
vi abbiano subito unicamente operazioni di scarico e di ricarico oppure operazioni destinate a garantirne la buona conservazione.
2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), è fornita alle autorità competenti degli Stati membri con:
a)
un unico titolo di trasporto rilasciato nel paese d'origine e contemplante l'attraversamento del paese o dei paesi di transito;
b)
un attestato rilasciato dalle autorità doganali del paese o dei paesi di transito, contenente:
i)
una descrizione esatta dei prodotti;
ii)
la data del loro scarico e ricarico, con indicazioni che consentano di identificare i veicoli di trasporto utilizzati;
iii)
una dichiarazione attestante le condizioni in cui sono stati tenuti;
c)
oppure, nei casi in cui non possa essere fornita la prova di cui alle lettere a) o b), qualsiasi altro documento probatorio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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