Art. 15

Cooperazione amministrativa con determinati paesi terzi

In vigore dal 16 nov 2005
Cooperazione amministrativa con determinati paesi terzi Le informazioni necessarie all'attuazione di una procedura di cooperazione amministrativa, ai sensi degli articoli 63, 64 e 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93, trasmesse da ciascun paese terzo figurante nell'allegato IV del presente regolamento, sono immediatamente pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C.
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