Art. 16

Sanzioni applicabili agli importatori

In vigore dal 16 nov 2005
Sanzioni applicabili agli importatori 1.   Se le domande e/o le dichiarazioni relative ai titoli «A» presentate da un importatore alle autorità competenti di uno Stato membro risultano contenere informazioni false, fuorvianti o inesatte e salvo casi evidenti di errore palese, dette autorità, a seconda della gravità del caso, escludono tale importatore dal sistema delle domande di titoli «A» per un periodo fino a quattro trimestri successivi all'accertamento, ferma restando l’applicazione delle eventuali pertinenti norme nazionali. In questi casi, la cauzione di cui all', paragrafo 3, viene interamente incamerata. 2.   Gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali complementari per la presentazione di domande di titoli «A» alle autorità competenti e disporre l'imposizione di sanzioni, commisurate alla gravità delle irregolarità, agli importatori registrati nel loro territorio ai fini dell'IVA. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione dell’introduzione delle suddette disposizioni nazionali.
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