Art. 17

Informazioni fornite dalla Commissione

In vigore dal 16 nov 2005
Informazioni fornite dalla Commissione Per agevolare l’individuazione o la prevenzione di false dichiarazioni da parte degli operatori, il settimo giorno lavorativo successivo al 15 dei mesi di cui all’, paragrafo 3, la Commissione trasmette agli Stati membri le informazioni ricevute ai sensi dell’, paragrafo 4. Il settimo giorno lavorativo successivo alla fine dei mesi di cui all’, paragrafo 3, la Commissione trasmette agli Stati membri le informazioni ricevute ai sensi dell’. La Commissione comunica regolarmente gli Stati membri, al momento opportuno e secondo modalità appropriate, i quantitativi di contingenti utilizzati e le informazioni pervenute ai sensi dell’, paragrafo 2. La Commissione comunica agli Stati membri ogni altra informazione pertinente e in particolare tutte le informazioni che possono contribuire a prevenire le frodi.
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