Art. 12
Comunicazioni degli Stati membri alla Commissione
In vigore dal 16 nov 2005
Comunicazioni degli Stati membri alla Commissione
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
a)
i quantitativi oggetto di domande di titoli «B»;
b)
per l’ultimo trimestre trascorso, i quantitativi relativi ai titoli «A» non utilizzati o utilizzati solo in parte, corrispondenti alla differenza fra i quantitativi registrati sul retro dei titoli e i quantitativi per i quali questi ultimi sono stati rilasciati;
c)
i quantitativi oggetto di domande di titoli «A» ritirate in applicazione dell'.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse:
a)
con riguardo al paragrafo 1, lettera a), entro il secondo giorno lavorativo di ogni settimana per le domande pervenute la settimana precedente;
b)
con riguardo al paragrafo 1, lettera b), entro il giorno specificato all’, primo comma;
c)
con riguardo al paragrafo 1, lettera c), entro l’ultimo giorno di ogni mese di cui all’, paragrafo 3.
Se non sono state presentate domande di titoli «B» o se non vi sono quantitativi non utilizzati o ritirati ai sensi del paragrafo 1, lettere b) e c), lo Stato membro interessato ne informa la Commissione nel giorno indicato nel presente paragrafo.
3. Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 sono effettuate per via elettronica utilizzando il modulo trasmesso agli Stati membri dalla Commissione.
I quantitativi di cui trattasi sono suddivisi per giorno di presentazione delle domande di titoli, per paese terzo di origine, per tipo di titoli (A o B) e, per quanto riguarda i titoli «A», per categoria di importatori ai sensi dell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:1870:oj#art-12