Art. 12

Comunicazioni degli Stati membri alla Commissione

In vigore dal 16 nov 2005
Comunicazioni degli Stati membri alla Commissione 1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione: a) i quantitativi oggetto di domande di titoli «B»; b) per l’ultimo trimestre trascorso, i quantitativi relativi ai titoli «A» non utilizzati o utilizzati solo in parte, corrispondenti alla differenza fra i quantitativi registrati sul retro dei titoli e i quantitativi per i quali questi ultimi sono stati rilasciati; c) i quantitativi oggetto di domande di titoli «A» ritirate in applicazione dell'. 2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse: a) con riguardo al paragrafo 1, lettera a), entro il secondo giorno lavorativo di ogni settimana per le domande pervenute la settimana precedente; b) con riguardo al paragrafo 1, lettera b), entro il giorno specificato all’, primo comma; c) con riguardo al paragrafo 1, lettera c), entro l’ultimo giorno di ogni mese di cui all’, paragrafo 3. Se non sono state presentate domande di titoli «B» o se non vi sono quantitativi non utilizzati o ritirati ai sensi del paragrafo 1, lettere b) e c), lo Stato membro interessato ne informa la Commissione nel giorno indicato nel presente paragrafo. 3.   Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 sono effettuate per via elettronica utilizzando il modulo trasmesso agli Stati membri dalla Commissione. I quantitativi di cui trattasi sono suddivisi per giorno di presentazione delle domande di titoli, per paese terzo di origine, per tipo di titoli (A o B) e, per quanto riguarda i titoli «A», per categoria di importatori ai sensi dell'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2005:1870:oj#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo