Art. 12 · Comunicazioni degli Stati membri alla Commissione

Art. 12

Comunicazioni degli Stati membri alla Commissione

In vigore dal 16 nov 2005
Comunicazioni degli Stati membri alla Commissione 1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione: a) i quantitativi oggetto di domande di titoli «B»; b) per l’ultimo trimestre trascorso, i quantitativi relativi ai titoli «A» non utilizzati o utilizzati solo in parte, corrispondenti alla differenza fra i quantitativi registrati sul retro dei titoli e i quantitativi per i quali questi ultimi sono stati rilasciati; c) i quantitativi oggetto di domande di titoli «A» ritirate in applicazione dell'. 2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse: a) con riguardo al paragrafo 1, lettera a), entro il secondo giorno lavorativo di ogni settimana per le domande pervenute la settimana precedente; b) con riguardo al paragrafo 1, lettera b), entro il giorno specificato all’, primo comma; c) con riguardo al paragrafo 1, lettera c), entro l’ultimo giorno di ogni mese di cui all’, paragrafo 3. Se non sono state presentate domande di titoli «B» o se non vi sono quantitativi non utilizzati o ritirati ai sensi del paragrafo 1, lettere b) e c), lo Stato membro interessato ne informa la Commissione nel giorno indicato nel presente paragrafo. 3.   Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 sono effettuate per via elettronica utilizzando il modulo trasmesso agli Stati membri dalla Commissione. I quantitativi di cui trattasi sono suddivisi per giorno di presentazione delle domande di titoli, per paese terzo di origine, per tipo di titoli (A o B) e, per quanto riguarda i titoli «A», per categoria di importatori ai sensi dell'.
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