Art. 8
Presentazione delle domande di titoli di importazione
In vigore dal 16 nov 2005
Presentazione delle domande di titoli di importazione
1. Un richiedente può presentare domande di titoli «A» e «B» soltanto alle autorità competenti di un unico Stato membro in cui egli è registrato ai fini dell’IVA.
2. Solo gli importatori definiti all’ possono presentare domande di titoli «A».
A corredo della loro domanda di titolo «A», gli importatori forniscono le informazioni necessarie per consentire alle competenti autorità degli Stati membri di verificare, al di là di ogni dubbio, il rispetto delle condizioni di cui all'.
I nuovi importatori che nel corso della campagna di importazione precedente hanno ottenuto titoli di importazione ai sensi del presente regolamento o del regolamento (CE) n. 565/2002 forniscono la prova che almeno il 90 % del quantitativo loro assegnato è stato effettivamente immesso in libera pratica.
Se la prova menzionata nel terzo comma non è fornita o dimostra che in un trimestre della campagna di importazione di cui al precedente comma è stato immesso in libera pratica meno del 90 % del quantitativo assegnato ad un importatore, al richiedente non devono essere rilasciati titoli di importazione, tranne in casi di forza maggiore.
3. Gli importatori presentano le domande di titolo «A» nei primi cinque giorni lavorativi del mese di aprile, luglio, ottobre e gennaio che precede il trimestre corrispondente.
4. Gli importatori uniscono alle domande di titolo «A» una dichiarazione nella quale attestano di conoscere le disposizioni dell' e si impegnano a rispettarle.
Le dichiarazioni sono firmate dall'importatore che certifica l’esattezza delle informazioni ivi contenute.
5. A seconda che siano presentate da un importatore tradizionale o da un nuovo importatore, le domande di titoli «A» recano nella casella 20 la dicitura «importatore tradizionale» o «nuovo importatore».
6. Non possono essere presentate domande di titoli «A» per un trimestre e per un'origine determinati se nell'allegato I non figurano quantitativi per tale trimestre e per tale origine.
7. Una domanda di titolo «A» non può dare luogo al rilascio di un titolo «B».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:1870:oj#art-8