Art. 6

Ripartizione dei quantitativi tra importatori tradizionali e nuovi importatori

In vigore dal 16 nov 2005
Ripartizione dei quantitativi tra importatori tradizionali e nuovi importatori 1.   Il quantitativo complessivo assegnato all’Argentina, alla Cina e agli altri paesi, a norma dell'allegato I, è così ripartito: a) 70 % agli importatori tradizionali; b) 30 % ai nuovi importatori. 2.   Per quanto riguarda le importazioni originarie dell’Argentina, della Cina e degli altri paesi, qualora, nel corso di un trimestre, una categoria di importatori non esaurisca il quantitativo assegnatole, il quantitativo residuo è assegnato all'altra categoria. 3.   Per quanto riguarda ciascuna delle tre origini di cui al paragrafo 2 e per ciascuno dei trimestri indicati nell'allegato I, i titoli «A» sono rilasciati a concorrenza di un quantitativo massimo pari alla somma: a) del quantitativo indicato nell'allegato I per tale trimestre e tale origine; b) dei quantitativi non richiesti nel trimestre precedente per tale origine; c) dei quantitativi non utilizzati, notificati alla Commissione, relativi a titoli «A» rilasciati in precedenza per tale origine. I quantitativi non richiesti o non utilizzati durante una campagna di importazione non possono tuttavia essere trasferiti alla campagna di importazione successiva.
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