Art. 10
Rilascio dei titoli di importazione
In vigore dal 16 nov 2005
Rilascio dei titoli di importazione
1. Le autorità competenti rilasciano i titoli «A» il settimo giorno lavorativo successivo alla notifica di cui all'.
2. Se nel corso di un trimestre i quantitativi richiesti nell’ambito dei contingenti di cui all’, paragrafo 1, risultano superiori al quantitativo disponibile, la Commissione fissa, mediante regolamento, un coefficiente unico di assegnazione per le domande di titoli «A» e sospende, se necessario, il rilascio dei titoli «A» per le domande presentate successivamente.
Nei casi in cui si applica il primo comma, le autorità competenti rilasciano i titoli «A» il terzo giorno lavorativo successivo all'entrata in vigore del regolamento di cui al primo comma.
3. Non possono essere rilasciati titoli «A» per l'importazione di prodotti originari dei paesi figuranti nell'allegato IV che non abbiano comunicato alla Commissione le informazioni necessarie per l'attuazione di una procedura di cooperazione amministrativa in conformità degli articoli 63, 64 e 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93. Tale comunicazione si considera effettuata alla data della sua pubblicazione secondo quanto previsto dall' del presente regolamento.
4. Nel giorno di cui all’, paragrafo 1, gli Stati membri comunicano alla Commissione l’elenco degli importatori tradizionali e dei nuovi importatori che chiedono titoli «A» per il trimestre corrispondente. Nel caso di associazioni di operatori istituite in conformità della normativa nazionale, deve essere fornito anche l’elenco degli operatori membri di dette associazioni.
Le notifiche di cui al primo comma sono effettuate per via elettronica utilizzando i moduli trasmessi agli Stati membri dalla Commissione.
5. I titoli «B» sono rilasciati immediatamente, senza restrizioni quantitative.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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