Definizione data dalla norma indicata.
i materiali di moltiplicazione provenienti da materiale di base prodotti da arboreti da seme, da genitori, cloni o miscuglio di cloni cui i componenti sono stati fenotipicamente selezionati a livello individuale e che soddisfano i requisiti di cui all'allegato IV. In relazione a tali materiali non devono essere stati necessariamente avviati o conclusi controlli
Fonte: dlgs-2003-11-10-386 — art. 2 →