Art. 3
Definizioni
In vigore dal 22 dic 2006
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento per «autorità competenti» si intendono l’organismo o gli organismi designati dallo Stato membro ai fini dell’attuazione del presente regolamento.
2. Ai fini del presente regolamento per «quantitativo di riferimento» si intende il quantitativo massimo (peso netto sgocciolato) di conserve di funghi, importato per anno civile da un importatore tradizionale in uno dei tre anni civili precedenti.
Per il calcolo del quantitativo di riferimento non si tiene conto delle importazioni di conserve di funghi originarie degli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 2006 o della Bulgaria e della Romania.
Nel calcolo del quantitativo di riferimento si tiene conto dei quantitativi di conserve di funghi oggetto del contingente tariffario di cui all’, paragrafo 1, che non sia stato possibile importare nel corso di un periodo contingentale per motivi di forza maggiore.
Storico versioni
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