Art. 5
Domande di titolo e titoli
In vigore dal 22 dic 2006
Domande di titolo e titoli
1. I titoli di importazione (di seguito i «titoli») sono validi a partire dalla data del rilascio effettivo, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000.
2. L’importo della cauzione è fissato a 40 EUR/t (peso netto sgocciolato).
3. Nella casella 8 della domanda di titolo e del titolo d’importazione è indicato il paese d’origine e contrassegnata la dicitura «sì». Il titolo d’importazione è valido unicamente per le importazioni originarie del paese indicato.
4. In deroga all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, i diritti connessi ai titoli di importazione non sono trasferibili.
Storico versioni
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