Art. 6

Ripartizione dei quantitativi tra importatori tradizionali e nuovi importatori

In vigore dal 22 dic 2006
Ripartizione dei quantitativi tra importatori tradizionali e nuovi importatori 1.   Il quantitativo complessivo assegnato alla Cina e agli altri paesi terzi, a norma dell’allegato I, è così ripartito: a) 95 % agli importatori tradizionali; b) 5 % ai nuovi importatori. 2.   Se i quantitativi assegnati alla Cina e agli altri paesi terzi non sono interamente utilizzati da una delle due categorie di importatori, il quantitativo rimanente è assegnato all’altra categoria. 3.   A seconda che siano presentate da un importatore tradizionale o da un nuovo importatore, le domande di titoli recano nella casella 20 una delle diciture «importatore tradizionale» o «nuovo importatore».
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