Art. 8
Presentazione delle domande di titolo da parte degli importatori
In vigore dal 22 dic 2006
Presentazione delle domande di titolo da parte degli importatori
1. Gli importatori presentano le domande di titoli nei primi cinque giorni lavorativi del mese di gennaio.
2. I nuovi importatori che abbiano ottenuto titoli a norma del regolamento (CE) n. 1864/2004 o del presente regolamento nel corso del precedente anno civile sono tenuti a fornire anche la prova di aver effettivamente immesso in libera pratica nella Comunità almeno il 50 % del quantitativo loro assegnato.
Storico versioni
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