Art. 4
Categorie di importatori
In vigore dal 22 dic 2006
Categorie di importatori
1. In deroga all’ del regolamento (CE) n. 1301/2006, per «importatori tradizionali» si intendono gli importatori in grado di comprovare:
a)
di aver importato nella Comunità conserve di funghi in almeno due dei tre anni civili precedenti;
b)
di aver inoltre importato nella Comunità, nel corso dell’anno precedente la presentazione della domanda, almeno 100 tonnellate di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96.
2. In deroga all’ del regolamento (CE) n. 1301/2006, per «nuovi importatori» si intendono gli importatori diversi da quelli di cui al paragrafo 1 del presente articolo che abbiano importato nella Comunità almeno 50 tonnellate di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96 in ciascuno dei due anni civili precedenti.
3. Sia gli importatori tradizionali che i nuovi importatori presentano la prova di ottemperare ai criteri di cui ai paragrafi 1 o 2 al momento della presentazione della prima domanda relativa ad un dato periodo contingentale alle autorità competenti dello Stato membro in cui sono stabiliti e iscritti nel registro dell’IVA.
La prova dello svolgimento di un’attività commerciale con i paesi terzi è costituita esclusivamente dal documento doganale di immissione in libera pratica, debitamente vistato dalle autorità doganali e contenente un riferimento al richiedente in qualità di destinatario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:1979:oj#art-4