Art. 2

Definizioni

In vigore dal 17 apr 2019
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: 1)   «beni culturali»: qualsiasi articolo di importanza archeologica, preistorica, storica, letteraria, artistica o scientifica, elencato nell’allegato; 2)   «introduzione di beni culturali»: l’entrata nel territorio doganale dell’Unione di beni culturali che sono soggetti a vigilanza doganale o a controlli doganali nel territorio doganale dell’Unione conformemente al regolamento (UE) n. 952/2013; 3)   «importazione di beni culturali»: a) l’immissione di beni culturali in libera pratica di cui all’articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013; o b) il vincolo di beni culturali a una delle seguenti categorie di regimi speciali di cui all’articolo 210 del regolamento (UE) n. 952/2013: i) deposito, che comprende il deposito doganale e le zone franche, ii) uso particolare, che comprende l’ammissione temporanea e l’uso finale, iii) perfezionamento attivo; 4)   «titolare dei beni»: il titolare delle merci definito all’, punto 34, del regolamento (UE) n. 952/2013; 5)   «autorità competenti»: le autorità pubbliche designate dagli Stati membri per il rilascio delle licenze di importazione.
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