Art. 2
Definizioni
In vigore dal 17 apr 2019
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1) «beni culturali»: qualsiasi articolo di importanza archeologica, preistorica, storica, letteraria, artistica o scientifica, elencato nell’allegato;
2) «introduzione di beni culturali»: l’entrata nel territorio doganale dell’Unione di beni culturali che sono soggetti a vigilanza doganale o a controlli doganali nel territorio doganale dell’Unione conformemente al regolamento (UE) n. 952/2013;
3) «importazione di beni culturali»:
a)
l’immissione di beni culturali in libera pratica di cui all’articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013; o
b)
il vincolo di beni culturali a una delle seguenti categorie di regimi speciali di cui all’articolo 210 del regolamento (UE) n. 952/2013:
i)
deposito, che comprende il deposito doganale e le zone franche,
ii)
uso particolare, che comprende l’ammissione temporanea e l’uso finale,
iii)
perfezionamento attivo;
4) «titolare dei beni»: il titolare delle merci definito all’, punto 34, del regolamento (UE) n. 952/2013;
5) «autorità competenti»: le autorità pubbliche designate dagli Stati membri per il rilascio delle licenze di importazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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