Art. 3
Introduzione e importazione di beni culturali
In vigore dal 17 apr 2019
Introduzione e importazione di beni culturali
1. È vietata l’introduzione dei beni culturali di cui alla parte A dell’allegato, rimossi dal territorio del paese in cui sono stati creati o scoperti in violazione delle disposizioni legislative e regolamentari di tale paese.
Le autorità doganali e le autorità competenti adottano tutte le misure opportune qualora si tenti di introdurre i beni culturali di cui al primo comma.
2. L’importazione dei beni culturali elencati nelle parti B e C dell’allegato è consentita solo previa presentazione di:
a)
una licenza di importazione rilasciata in conformità dell’; o
b)
di una dichiarazione dell’importatore presentata in conformità dell’.
3. La licenza di importazione o la dichiarazione dell’importatore di cui al paragrafo 2 del presente articolo è fornita alle autorità doganali in conformità dell’articolo 163 del regolamento (UE) n. 952/2013. Nel caso di vincolo dei beni culturali al regime di zona franca, il titolare dei beni fornisce la licenza di importazione o la dichiarazione dell’importatore dietro presentazione dei beni in conformità dell’articolo 245, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 952/2013.
4. Il paragrafo 2 del presente articolo non si applica:
a)
ai beni culturali che sono beni reintrodotti ai sensi dell’articolo 203 del regolamento (UE) n. 952/2013;
b)
all’importazione di beni culturali al fine esclusivo di garantirne la custodia da parte di un’autorità pubblica o sotto la sua supervisione, con l’intento di restituire tali beni culturali, quando la situazione lo consenta;
c)
all’ammissione temporanea di beni culturali, ai sensi dell’articolo 250 del regolamento (UE) n. 952/2013, nel territorio doganale dell’Unione a fini formativi, scientifici, di conservazione, di restauro, di esposizione, di digitalizzazione, di spettacolo, di ricerca condotta da istituzioni accademiche o di collaborazione tra musei o enti analoghi.
5. Non è richiesta la presentazione di una licenza di importazione per i beni culturali che sono stati vincolati in regime di ammissione temporanea, ai sensi dell’articolo 250 del regolamento (UE) n. 952/2013, qualora tali beni debbano essere esposti nell’ambito di fiere d’arte commerciali. In tali casi deve essere fornita una dichiarazione dell’importatore in conformità del procedimento di cui all’ del presente regolamento.
Qualora tali beni culturali siano successivamente vincolati a un altro regime doganale di cui all’, punto 3, del presente regolamento è richiesta una licenza di importazione rilasciata in conformità dell’ del presente regolamento.
6. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, le modalità dettagliate per i beni culturali che sono beni reintrodotti, per l’importazione di beni culturali a fini di custodia, e per l’ammissione temporanea di beni culturali di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
7. Il paragrafo 2 del presente articolo lascia impregiudicate le altre misure adottate dall’Unione in conformità dell’articolo 215 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
8. Al momento della presentazione di una dichiarazione in dogana per l’importazione dei beni culturali elencati nelle parti B e C dell’allegato, il numero dei pezzi è espresso mediante l’unità supplementare, come indicato in tale allegato. Nel caso in cui i beni culturali siano vincolati al regime di zona franca, il possessore dei beni indica il numero dei pezzi dietro presentazione dei beni in conformità dell’articolo 245, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 952/2013.
Storico versioni
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